Stato “non di normale attività” del richiedente: diritto al “Sostegno Draghi”

Ci si pone il quesito secondo cui una ditta individuale, ma lo stesso varrebbe per una società, avessero ancora la partita IVA aperta, ma fossero stati dichiarati inattiva in Registro Imprese, oppure, la società, si trovasse in stato di liquidazione anche volontaria ma ovviamente sempre con partita IVA aperta, avrebbero diritto al fondo perduto?

La circolare 22/E/2020 (paragrafo 5.7), ribadisce sul punto quanto già affermato dalla circolare 15/E/2020: “Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 9 dell’articolo 25 del Decreto rilancio” attraverso il quale, per analogia legis, leggiamo il Decreto Sostegni.

Allora la domanda che interessa è: lo stato di liquidazione ad ogni titolo, senza che la partita IVA sia cessata, toglie il diritto o no al Sostegno Draghi?

Il percorso di liquidazione, scioglimento e cancellazione, è differente se si tratta di ditta individuale, società di persone o società di capitali, tutto ciò peraltro sempre a prescindere dalle ragioni sottostanti la procedura in corso poiché, al riguardo, l’Ufficio non fa distinzioni, anzi riporta l’espressione “stato di liquidazione anche volontaria”, facendo rientrare con “anche”, ogni titolo per cui è stato dato inizio alla procedura.

Argomentiamo tuttavia.

L’imprenditore individuale, compila il modulo predisposto e comunica la cessazione dell’attività con contestuale cancellazione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate. La cessazione dell’attività è in questo caso contestuale alla cancellazione della partita IVA e quindi, chiusa questa, l’imprenditore individuale non avrà diritto ad alcunché con riguardo ai Sostegni Draghi.

La società di persone invece, attraverso atto notarile, hanno due possibilità:

  1. convenire con la presenza di tutti i soci, poiché si modifica il patto sociale, dinanzi al notaio, la messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore;
  2. convenire di liquidare la società, sempre per atto notarile, con contestuale scioglimento e conseguente cessazione dell’attività, nonché chiusura della partita IVA.

Nel primo caso, la partita IVA resta attiva per la fase di liquidazione. Nel secondo la partita IVA viene cessata contestualmente.  

In una società di capitali, l’assemblea delibera, con i quorum costitutivi e deliberativi richiesti dallo statuto e dal Codice, la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. Altresì con atto d’autorità ad esempio una società può essere posta in liquidazione a prescindere dalla volontà dei soci. In ogni caso, il liquidatore porterà avanti tutta la fase della liquidazione e dovrà per questo mantenere la partita IVA aperta.

Si rilevano quindi due casi in cui la partita IVA resta attiva seppur il soggetto non sia in normale stato di attività. Allora, nei casi in parola, si ha diritto al Sostegno Draghi?

L’Ufficio si pronuncia con circolare 22/E/2020 (pagina 3, Titolo 2, paragrafo 2.1) premettendo che l’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo del patrimonio aziendale, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci, e pertanto, in linea di principio, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo,

sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020.

Infine, con riguardo all’ammontare dei ricavi di cui al comma 3, sarà necessario fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Valgono in ogni caso le modalità di determinazione della riduzione del fatturato così come chiarite nella circolare n. 15/E del 2020.

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