Il Superbonus 110%, i trust e il “gioco delle tre carte”

Le bozze di norme attese, giocano spesso un brutto scherzo. Il caso del Superbonus 110% e dei trust è una di queste.

Partiamo dall’inizio.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, il comma 9 dell’articolo 119, terminava con la lettera d), ovvero, fermandosi per la platea dei beneficiari, ai seguenti soggetti:

  1. Condomini;
  2. Persone fisiche (fuori dall’attività d’impresa);
  3. Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
  4. Le cooperative di abitazione di proprietà indivisa.

Il decreto 34 in parola fu poi ripubblicato il 29 luglio 2020 e sempre al comma 9 fu aggiunta una lettera, la e), che indicava in più le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nella bozza del decreto semplificazioni, all’articolo 35, il comma 1 indicava come sarebbe variata, col decreto tanto atteso, la platea dei beneficiari del superbonus. Si riportava infatti la lettera d), che al predetto comma 9 dell’articolo 119 DL 34/2020 aggiungeva un’ulteriore lettera, la e-bis, la quale allargava la platea dei soggetti beneficiari, ad alcuni soggetti elencati dall’articolo 73 del TUIR che sarebbero stati, semplificando:

  1. le spa, le srl, le cooperative;
  2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti in Italia, entrambi svolgenti attività commerciali;
  3. gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti che non svolgono attività commerciale.

Quindi, dalla lettura della bozza, i trust non commerciali rientravano quali nuovi soggetti beneficiari ma, ecco, “il gioco delle tre carte”.

Viene pubblicato il decreto 77 del 31 maggio 2021 (detto decreto semplificazioni 2021) e, magia, la lettera e-bis non c’è più, e con lei i trust non commerciali.

Peccato, i trust sono strumenti formidabili che, tuttavia, ancora scontano l’utilizzo distorto che incapaci professionisti ne fanno, piegandoli ad attività deteriori o semplicemente impiegandoli (indegnamente) senza conoscerli. I trust risolvono una enorme quantità di questioni (esigenze sane) come nessun altro strumento giuridico del nostro Codice Civile. Si, il Contratto d’Affidamento Fiduciario fa anche di più, ma nemmeno lui sta – ancora – nel Codice Civile, stante una proposta di legge che confidiamo che i nostri politici prendano presto in considerazione.

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