Costituire una fondazione nell’ambito del nostro ordinamento, non è mai stata cosa facile. Questo poiché i limiti imposti dalla legge sono tanti: tipologia, finalità, patrimonio minimo, organo amministrativo. Insomma, la fondazione è qualcosa di normativamente titanico, costoso e spesso complesso da gestire.
Esistono tante finalità benefiche di modesta entità che spesso vedono l’ideatore rinunciare perché la fondazione è uno strumento complesso e costoso. Del resto la fondazione è non altro che una finalità che gira intorno ad un patrimonio, non è un’associazione (salvo il caso delle fondazioni di partecipazione).
Un altro strumento, formidabile invece, può essere benissimo impiegato per questa finalità: il trust.
La complessità del trust si trova unicamente nella tecnica redazionale che è impiegata per istituirlo. Per il resto è uno strumento agevole, economico e poliedrico. Quest’ultimo aspetto della poliedricità poi, lo vede vincere dinanzi a qualsiasi comparazione con la fondazione.
Sgombriamo subito il campo dai dubbi che molti, non essendo dell’arte, pongono sulla riconoscibilità del trust in Italia. Oggi, con oltre 600 sentenze di merito e di legittimità ed una copiosissima dottrina, non c’è neanche più bisogno di richiamare la convenzione de L’Aja del 1985, resa esecutiva con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, per asserire che il trust si può fare e funziona in Italia.
Il trust, detto “interno”, è ormai una realtà nel nostro paese.
Ciò detto, uno o più disponenti, istituiscono un trust per attività benefiche in memoria di un congiunto scomparso oppure con riguardo ad una specifica attività sociale (scuola, ricerca, filantropia, arte, architettura) e nominano uno o più trustee, anche sempre loro stessi disponenti, ovvero soggetti che rivestono una carica alla quale corrispondono i poteri che i disponenti hanno voluto dar loro e che sono proprietari del fondo ma, ecco un aspetto formidabile del trust, questa proprietà è temporanea e condizionata, ovvero, il trustee resta tale fino a che non viene revocato, magari dal guardiano (sempre nominato dai disponenti) che sta lì per ficcare il naso in quello che il trustee fa, fino a che non decide di dimettersi o fino a sua morte. La condizione è invece disposta dal fatto che il trustee, del fondo in trust, può fare solo unicamente quello che il programma destinatorio dell’atto istitutivo di trust prevede e non altro. Non può certo farci quello che vuole. Uscito lui entra il nuovo trustee, già indicato dai disponenti o da nominare da qualcuno che ci sarà sicuramente a quel tempo per farlo – a parte i disponenti se saranno ancora in vita e capaci – (ultrattività del trust, ovvero, che supera il termine irrisolvibile della morte umana).
Torniamo a loro quindi. I disponenti versano un fondo minimo, poniamo 100 euro, individuano le finalità (istituzione di borse di studio ad esempio). Poi raccolgono donazioni o mettono denaro proprio nel fondo e se il trust rientra nel terzo settore (può esserlo) quelle donazioni saranno pure deducibili fiscalmente per chi le fa (un piccolo incentivo ma spesso significativo).
Così i disponenti vanno a formare un fondo in trust che è segregato, ovvero, nessuno che sia creditore dei disponenti, del trustee o dei beneficiari, può rifarsi su di esso, e che è destinabile a molteplici diverse attività possibili od a specifiche posizioni beneficiarie, magari attraverso l’istituzione di più sottofondi destinati, così chi versa denaro può anche stabilire a quale progetto contribuire o quale posizione beneficiare.
Il trust non commerciale, non svolge attività d’impresa, quindi, è fuori da tutti gli obblighi contabili previsti normalmente per un’attività commerciale. Se poi è iscrivibile al RUNTS (terzo settore) avrà anche tutti i benefici fiscali del caso.
Da queste poche parole, ma anche approfondendo di più, la risposta alla domanda iniziale è: “sicuramente trust”.
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