Riguardo l’oggetto, ci si pone la problematica dell’eventuale obbligo dei liquidatori riguardo il pagamento di cartella esattoriale, a questi notificata, per debiti non pagati dalla società (si tratta solo il caso di srl, spa e cooperative).
La sentenza 2258 del 30 gennaio 2019, sulla scorta di giurisprudenza precedente dello stesso tenore, ha affermato che la responsabilità dei liquidatori, nel pagamento di quanto richiesto, si fonda sulla presenza di due presupposti essenziali.
La responsabilità, e quindi l’obbligo di pagamento in proprio del liquidatore di debiti della società, deve essere esclusa se il mancato pagamento di cui si tratta non è per causa a lui imputabile, come ad esempio, nel caso frequente della mancanza di liquidità, ovvero della provvista finanziaria, da parte della società. Ricade quindi sul creditore l’obbligo di provare la condotta dolosa o colposa del liquidatore.
Quindi, il creditore che agisce nei confronti del liquidatore deve provare:
a) l’esistenza in bilancio di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito;
oppure
b) che la mancanza di un attivo utile al soddisfacimento del credito sia imputabile ad una condotta dolosa o colposa del liquidatore.
Si avanzano pertanto seri dubbi di legittimità del ruolo formato da Agenzia Entrate Riscossione a nome del liquidatore e incorporato nella cartella di pagamento a questi notificata ma relativa a debiti della società.
Se ne conclude che non ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), la cartella esattoriale, seppur intestata al liquidatore, e’ frequente il caso delle esazioni camerali (Camera di Commercio) non pagate dalla società, non vada pagata dal destinatario del ruolo, almeno non in proprio, in quanto non sussiste, peraltro, rapporto solidale tra lui e la società.
Ci si pone altresì il dubbio che l’ADR in tal modo leda il principio dell’affidamento del contribuente previsto dall’articolo 10 dello Statuto del Contribuente.
