L’art. 67 comma 1 lettera c Ter del Tuir prevede la tassazione della plusvalenza generata attraverso cessione o rimborso di valute. La plusvalenza si genera individuando il prezzo di cessione e il costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori. Se il primo è più alto del secondo, la plusvalenza è tassata come reddito diverso.Per le valute estere: -il costo d’acquisto, se non documentato, è quello risultante dal minore dei cambi mensili di cui all’art.110 comma 9 del Tuir accertato nel periodo d’imposta; -il prezzo di cessione è dato dal valore normale alla data di prelievo dal conto o deposito. Le plusvalenze poi, costituiscono reddito solo se prelevate da conti correnti che […]
