Le decisioni della Cassazione sui trust sono liquide

Le decisioni della Cassazione sui trust sono liquide?

La questione ha quale oggetto la trita e ritrita vicenda della tassazione indiretta dei beni conferiti in trust. La domanda riguarda se detta tassazione debba avvenire al momento in cui i beni si conferiscono in trust o quando i beni dal fondo vengono assegnati, al termine di durata del trust, ai beneficiari.

Ripercorriamo le pronunce recenti dell’Alta Corte, per arrivare al pensiero corrente di oggi.

Siamo al 2015. Con le ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016, la Cassazione si pronuncia riferendo che l’atto di dotazione in trust è certamente atto da sottoporre alla tassazione indiretta delle imposte di donazione oltre ipotecarie e catastali se ci sono immobili, in misura proporzionale.

Arriviamo al 2015 e l’Alta Corte fa inversione. Con la sentenza 21614/2016, riferisce che all’atto di dotazione in trust non è mai sottintesa una manifestazione di capacità contributiva. Del resto il trustee è un proprietario temporaneo e condizionato, nel senso che dura per un certo periodo e può disporre dei beni solo nel rispetto del programma destinatiorio che il disponente ha fissato nell’atto istitutivo di trust: i beni gli appartengono ma non sono suoi! Quindi non se ne arricchisce. Tassazione in misura fissa.

2018: sentenza 13626. L’Alta Corte fa un passo avanti e afferma che l’imposta di donazione in misura proporzionale si deve applicare all’atto di dotazione in trust dei beni, quando c’è trasferimento del patrimonio in trust dal disponente al trustee. Non si applica nel trust autodichiarato, ovvero, quando il disponetene è anche trustee.

Arriviamo a fine 2018 e inizi 2019: ordinanze 31445/2018 e 734/2019.

Ora, se il trust non è autodichiarato e sono individuate in atto le posizioni beneficiarie finali del fondo in trust, si procede a immediata applicazione dell’imposta di donazione – proporzionale – come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiario. Tuttavia, se il trust non è autochiarato, ma l’intestazione al trustee del patrimonio destinato al trust configura una situazione transitoria – peraltro dalla dottrina più autorevole (M.Lupoi) è sempre stato affermato che la proprietà del trustee è sempre transitoria – l’istituzione del trust va assoggettata a imposizione in misura fissa, in quanto l’imposizione proporzionale si applicherà se e quando vi sarà la definitiva attribuzione dei beni del trust ai titolari delle posizioni beneficiarie. Seppoi il trust è autodichiarato, e le posizioni beneficiarie finali del fondo sono già individuate all’atto, si applica la tassazione proporzionale, mentre, in caso contrario, si deve ricorrere alla tassazione in misura fissa.

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