La Legge di Bilancio 2018 ha disposto in capo alle persone fisiche, una tassazione universale sui dividendi mediante una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tra questi percettori persone fisiche rientrano sia i privati soci di società ed enti soggetti ad Ires, sia gli associati in partecipazione che apportano solo capitale. A titolo d’imposta vuol dire che una volta pagata quella, null’altro è dovuto all’Erario a quel titolo e la percezione di quel dividendo non va riportato nella dichiarazione dei redditi di chi lo percepisce. Insomma è una tassazione “definitiva” il cui reddito imponibile non cumula con tutti gli altri redditi. La criticità tuttavia è: quando si sono formati quegli utili (sia delle società che quelli destinati agli associati in partecipazione)? Poiché a seconda di quando si sono formati, e di quando ne viene deliberata o disposta, rispettivamente, la distribuzione (soci) o assegnazione (associati), la tassazione cambia. Allora è stata istituita una disciplina transitoria e per spiegarla facciamo un passo indietro considerando col termine “dividendi” sia quelli distribuiti ai soci che quelli disposti agli associati in partecipazione.
Se si tratta di dividendi;
a) derivanti da utili formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.07, essi concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente nella misura del 49,72%;
b) derivanti da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.07, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente nella misura del 40%.
Poi il Legislatore interviene di nuovo e stabilisce che gli utili determinatisi nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.16, concorrono al reddito complessivo del percipiente per il 58,14%.
Dalle delibere di distribuzioni successive a quelle aventi ad oggetto utili formatisi in corso d’esercizio 31.12.07, gli utili distribuiti, si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fini all’esercizio 31.12.07 e poi fino all’esercizio in corso al 31.12.16.
Infine a decorrere dall’1.01.18 per dividendi collegati sia a partecipazioni qualificate che non qualificate, si applica unicamente la ritenuta del 26% da parte del soggetto erogante.
E’ tuttavia prevista la tassazione secondo il metodo previgente rispetto a quella nuova di cui alla Legge di Bilancio 2018, per i dividendi derivanti da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.17, che se distribuiti dall’1.01.18 al 31.12.22, sono tassati appunto in base alla normativa che vigeva prima della disposizione della Legge di Bilancio 2018.
La nuova tassazione dei dividendi da società ed enti e da associazione in partecipazione
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