Forniamo un quadro completo riguardo i crediti d’imposta previsti rispettivamente dall’articolo 65 del DL 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente dall’articolo 28 del DL 19 maggio 2020 n.34, sugli “affitti” i cui chiarimenti confluiscono entrambi nella circolare 14/E del 6 giugno 2020.
La prima previsione, prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta del 60% sull’ammontare del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020, purché l’immobile sia di categoria catastale C/1, quindi destinazione commerciale, escludendo i soggetti che rimasero aperti a seguito del DPCM dell’11 marzo 2020. Successivamente la circolare 14/E, ha chiarito un aspetto che rimaneva dubbio, ovvero, se poteva fruirsi del beneficio pur non avendo corrisposto il canone. È stato chiarito dall’Agenzia che il beneficio è fruibile solo quando il canone è pagato anche se successivamente alla scadenza della mensilità di marzo stessa.
La seconda previsione è più complessa. La platea dei soggetti è più ampia, si comprendono esercenti attività d’impresa, arte o professione, i soggetti in regime forfettario, gli imprenditori e le imprese agricole, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel 2019. Non rientrano in questo limite dei 5 milioni:
- le strutture alberghiere ed agrituristiche;
- gli enti non commerciali compresi quelli del terzo settore (le cooperative sociali, le associazioni ONLUS, ecc.) e gli enti religiosi per l’attività istituzionale.
La misura del credito è sempre quella del 60% ma anche l’oggetto è ampliato, poiché si tratta di:
- canoni di locazione (comunemente detti affitti);
- leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, turistica e professionale.
Poi è stata prevista un ulteriore caso di beneficio:
- affitto d’azienda dove sia compreso anche un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, turistica e professionale;
in quest’ultimo caso il credito d’imposta è commisurato al 30% del canone pagato.
Il periodo di riferimento è marzo, aprile e maggio 2020 per tutti, salvo che per le strutture turistico ricettive stagionali, che è aprile, maggio e giugno 2020.
Il credito spetta a condizione che vi sia stata una diminuzione di fatturato di almeno il 50% per ogni mese considerato rispetto a quello del 2019. La determinazione del fatturato ha luogo come segue:
- per le fatture immediate (ove rientrano le prestazioni di servizi e la cessione dei beni, ed i corrispettivi, rispettivamente, la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero;
- per le fatture differite (applicabili alla sola cessione di beni), la data del DDT.
Anche per la seconda previsione, è stato chiarito dall’Agenzia che il beneficio è fruibile solo quando il canone (di locazione, di affitto d’azienda e di leasing) è pagato anche se successivamente alla scadenza della mensilità stessa ed in ogni caso da quel momento.
Una particolare novità concerne la possibilità di cedere il credito d’imposta da parte del conduttore a favore del locatore (od anche agli intermediari finanziari, tipo le banche), fermo restando che poi il conduttore dovrà pagare la differenza tra il canone e il credito d’imposta ceduto. Il locatore, impiegherà il credito ricevuto:
- in compensazione nel primo F24 dovuto;
- o nella dichiarazione dei redditi che si farà nel 2021 per l’anno 2020;
Il codice tributo per la compensazione è 6920.
La prova del pagamento del canone è la quietanza del medesimo (ricevuta del pagamento rilasciata dal proprietario o copia del bonifico eseguito, ovvero copia dell’assegno o copia dell’estratto conto dove transita l’assegno negoziato). Il credito d’imposta in nessun caso costituisce base imponibile per il pagamento delle imposte.
Le due forme qui descritte non posso cumulare, o si sfrutta l’una o l’altra (per il mese di marzo che è comune ad entrambe).
Serpieri & Associati
