L’art. 67 comma 1 lettera c Ter del Tuir prevede la tassazione della plusvalenza generata attraverso cessione o rimborso di valute. La plusvalenza si genera individuando il prezzo di cessione e il costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori. Se il primo è più alto del secondo, la plusvalenza è tassata come reddito diverso.
Per le valute estere:
-il costo d’acquisto, se non documentato, è quello risultante dal minore dei cambi mensili di cui all’art.110 comma 9 del Tuir accertato nel periodo d’imposta;
-il prezzo di cessione è dato dal valore normale alla data di prelievo dal conto o deposito.
Le plusvalenze poi, costituiscono reddito solo se prelevate da conti correnti che abbiano avuto per almeno 7 giorni nell’anno, una consistenza (non giacenza media) pari ad un importo superirore a 51.645,68 (gli ex 100 milioni di lire).
In ogni caso se non c’è stato movimento (prelevamento), non si è generata plusvalenza anche se il conto per più di 7 giorni nell’anno è stato superiore a 51.645,68.
